Precisazioni

La fattura elettronica

Dal Settimanale della Diocesi di Como nr. 2/2019 riportiamo la rubrica “L’Informatore giuridico” a cura di Vittorio Rusconi e dedicato alla fattura elettronica.

Riprendiamo il tema della fatturazione elettronica che entrerà in vigore il primo gennaio 2019. A tale proposito, richiamando comunque il contenuto dell’articolo pubblicato nel corso del mese di novembre 2018, anche in riferimento alle precisazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate, si specifica che tale obbligo riguarda esclusivamente i soggetti possessori di una partita I.V.A., e che, comunque sono esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica i seguenti soggetti, pur essendo in possesso di una partita I.V.A::

  • i contribuenti nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
  • i contribuenti nel regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 – 89, della Legge n. 190/2014;
  • gli agricoltori in regime speciale (articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972);
  • tutte le imprese per le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi rese nei confronti dei non residenti (comunitari ed extracomunitari);
  • medici, farmacisti e operatori sanitari per le sole operazioni oggetto di trasmissione dei dati al sistema TS, tessera sanitaria;
  • le ASD, associazioni sportive dilettantistiche nel regime forfettario con ricavi fino a 55.000 euro annui.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software per PC che consente di predisporre la fattura in formato elettronico, scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ed una App (App “Fatturae”) accessibili sugli store online IOS e Android.

Per quanto riguarda le parrocchie, le stesse non sono tenute ad emettere fatture, in quanto non sono in possesso di partita I.V.A. (questo è il caso generale, costituendo un numero assai limitato quello degli enti ecclesiastici – Parrocchie dotati di un numero di partita I.V.A., richiesto esclusivamente per quei soggetti che svolgono attività commerciale, e quindi soggette alla normativa in materia di I.V.A.). Tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di registrarsi al SdI (il Sistema di Interscambio), e quindi non sono obbligati a comunicare ai propri fornitori alcun indirizzo telematico (Pec – posta certificata, o Codice Destinatario). In questo caso il fornitore inserirà il valore “0000000” nel campo Codice Destinatario della fattura e l’unico modo di recuperare la fattura elettronica sarà per il cliente quello di accedere nella sua area riservata di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Non possedendo una partita I.V.A. l’Ente ecclesiastico viene considerato un consumatore finale e, per tale motivo, il fornitore è obbligato a rilasciargli una copia cartacea, o per e-mail (cosiddetta copia di cortesia) della fattura inviata al Sistema di Interscambio, ricordandogli che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.