L'Informatore giuridico

A proposito di sagre, feste e processioni

In data 18.7.2018 il Ministero dell’Interno ha emanato una Circolare, avente ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”, con cui ha semplificato le procedure previste dalla precedente Direttiva Gabrielli del 7.6.2017 in tema di sagre e di feste (comprese quelle organizzate dalle Parrocchie). Tale Circolare ha recepito le istanze presentate da tante associazioni, parrocchie e altre realtà del mondo del volontariato , che risultavano essere particolarmente danneggiate dall’applicazione della Direttiva Gabrielli, la cui osservanza rendeva di difficile realizzazione le diverse manifestazioni.

La Circolare impartisce in particolare indicazioni – che tengono luogo delle precedenti – intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell’ottica di un approccio flessibile alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in relazione a ciascun evento. Si è così arrivati ad una semplificazione delle procedure burocratiche sulla sicurezza per gli eventi più limitati e che non presentino particolari criticità, creando delle linee guida che garantiscano efficienti misure di salvaguardia durante gli eventi, senza però gravare troppo sulle associazioni e sugli altri Enti organizzatori, tra cui, per l’appunto, le parrocchie.

La prima semplificazione riguarda il soggetto competente a rilasciare l’autorizzazione alla festa o alla sagra, che con la Circolare è ora il Comune. La Circolare, inoltre, prevede tre diversi scenari, catalogando gli eventi in piccoli, medi e grandi:

  • manifestazioni ed eventi pubblici (le pubbliche manifestazioni);
  • manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo;
  • riunioni pubbliche e celebrazioni religiose (processioni).

Il terzo scenario è quello che più interessa alle parrocchie. Si tratta infatti delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 18 R.D. 18.6.1931, n. 773: I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. – E’ considerata pubblica anche una riunione , che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata”) e delle funzioni, delle cerimonie o delle pratiche religiose svolte fuori dai luoghi destinati al pubblico, definiti dalla legge come “processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie” (art. 25 R.D. 18.6.1931, n. 773: chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. – Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a euro 51).

Per tali eventi si prevede che il Questore informi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica soltanto nei casi in cui l’evento implichi un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte. Sarà in questo caso il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco a valutare i profili di security e le misure di safety necessarie all’integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

Infine la Circolare prevede che “per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell’affollamento e dell’esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell’ingegneria della sicurezza”.

(a cura di Vittorio Rusconi)